PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Su tutti i prodotti di interesse culturale, ivi compresi quelli contrassegnati dal bollo della società italiana degli autori ed editori (SIAE), l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è applicata con un'aliquota pari al 4 per cento.
      2. Al numero 18) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «prodotti di interesse culturale, ivi compresi quelli contrassegnati dal bollo della Società italiana degli autori ed editori (SIAE)».

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.